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Statuto

Testo approvato nell’assemblea  straordinaria del 24.04.2009.

 

 1° CIRCOLO REMIERO – VELICO  C. CUSINATO DI TERRACINA

 

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

 

Sede Sociale: Viale Circe n. 134 -  04019 Terracina (LT)

 

Centro Sportivo Estivo: Lungomare Viale Circe n° 174 – 04019 Terracina (LT)

 

                                       Tel. 0773 –763029

 

C.F.: 80015590591 ; Part.IVA 01586460592

 
Cod. Federale F.I.C.       00207
 
Cod. Federale F.I.V.       00678
 
Cod. Federale F.I.C.K.  10073
 
Articolo 1 – Denominazione, sede e colori sociali

E' costituita in Terracina in viale Circe n.134, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice Civile denominata "1°  Circolo Remiero -Velico C. Cusinato di Terracina associazione dilettantistica".

La bandiera dell’associazione sarà contrassegnata dallo stemma del Circolo “C1R” inscritto in un triangolo  bianco in campo azzurro.

In gara saranno adottati i calzoncini azzurri e maglietta bianca a mezze maniche coperta da canottiera azzurra con fascia orizzontale bianca all’altezza del petto.

 
Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle disciplina del canottaggio e della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del canottaggio, della canoa, della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede e in altri luoghi o sezioni secondarie , sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro e la prestazione di servizi di accoglienza.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

 
Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 Articolo 4- SOCI

Si riconoscono le seguenti categorie di soci: Soci Benemeriti, Soci Onorari e Soci Ordinari.   

4.1    - Soci Benemeriti.

Vengono designati dalConsiglio Direttivo tra i Soci Fondatori del Circolo. Sono esentati dall’obbligo del versamento della quota sociale.

4.2    – Soci Onorari.

I soci onorari sono nominati con delibera dell’Assemblea Ordinaria, su proposta unanime del Consiglio Direttivo e anche se non soci del Circolo, quale riconoscimento di loro particolari meriti verso il Circolo, ovvero di elevato titolo di prestigio personale, acquisito anche in competizioni sportive a livello nazionale o internazionale. Sono esentati dall’obbligo del versamento della quota sociale.

4.3    – Soci Ordinari - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana  Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. La quota associativa, al momento non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

5. Il Circolo  dovrà tesserare tutti i propri soci ad almeno una delle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. I soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. AI socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. Il socio, unitamente al proprio nucleo familiare, ha diritto a frequentare  la sede sociale e le altre eventuali sedi  e sezioni sociali nonché le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. l soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale .

 
 
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:

a)      l'assemblea generale dei soci;

b)      il presidente del circolo e del Consiglio direttivo;

c)      il consiglio direttivo;

d)     Il Collegio dei Revisori;

                  

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;

b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

 
 
Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

 
Articolo 10- Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

 
Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

 
Articolo 12- Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

 
Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo, compreso il Presidente, è composto da un numero dispari variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea ordinaria dei soci ed eletti dall'assemblea stessa a scrutinio segreto; ogni socio potrà esprimere massimo un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri diminuito di uno o diminuito di due se i consiglieri da eleggere sono sette.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il  tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci tesserati ad una delle Federazioni Nazionali Sportive di Affiliazione, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle Federazioni medesime, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

In caso di necessità, tutti i membri del Consiglio Direttivo si impegnano a garantire, pro quota, l’affidamento bancario eventualmente richiesto. Tale garanzia dovrà essere revocata al momento  della cessazione della funzione.

 Articolo 14- Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

4. Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio

 
 Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 
 Articolo 16- Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:

      a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

      b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; proporre al-   

          l’assemblea l’entità degli eventuali contributi necessari per il mantenimento delle strutture e 

          la copertura dei servizi e indicare  i tempi e modi degli  adempimenti conseguenti;

c)      fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;

d)     redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e)      adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f)        attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

 
 Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 
 Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 
 Articolo 19 - Il segretario ed il tesoriere

19.1 - Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

 19.2 - Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 
 Articolo 20 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei  Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci a scrutinio segreto per controllare la gestione dell'Associazione; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Collegio è composto da tre componenti, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico, conforme delibera dell'Assemblea, od altro motivo di cessazione dall'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da chi ha avuto il maggior numero di voti. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 
 Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

 
 Articolo 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo e comunicate ai soci nell’ assemblea ordinaria che approva il Consuntivo annuale , dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall' Associazione e dai beni e attrezzature di proprietà.

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità, può chiedere ai soci una anticipazione della quota associativa.

 
 
Articolo 24 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 
Articolo 25- Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Fic o dalla Fiv.

 
Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 
Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio o della Federazione Italiana Vela a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

  

Terracina, 24.04.2009.                                            Il Presidente

                                                                                 Walter Cicerano

 


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 Autore : PrimoCircoloRemiero
 Pubblicato : Giovedì, 3 Luglio 2008 - 14:10
 Ultima modifica : Martedì, 16 Giugno 2009 - 17:05
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